Denominazione - sede
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica CANOA CLUB VAPRIO D'ADDA" ...
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica CANOA CLUB VAPRIO D'ADDA" , in abbreviato "CCV A.s.d." con sede sociale in Via Perego 55/a a Vaprio d' Adda presso l'abitazione di Ruggero Pirotta e sede nautica in Vaprio d' Adda in via Alzaia sud presso Casa del Custode delle acque.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia.
SCOPO SOCIALE
Art. 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; non ha scopi di lucro, non intende avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali, non aderisce a partiti politici, opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3
L'Associazione si propone di:
a) diffondere e propagandare la pratica sportiva dilettantistica come momento socio-educativo, in particolare la pratica della canoa fluviale, slalom, discesa, d'acqua piatta e del rafting;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi adibiti a palestre, campi;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- ordinari
- sostenitori
Sono soci ordinari coloro che aderiscono alla Associazione che svolgono attività canoistica.
Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione e che non svolgono attività canoistica.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà fame richiesta scritta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L'aspirante in età inferiore agli anni diciotto può essere ammesso quale socio con il consenso dei genitori esercenti la podestà.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5
La qualifica di socio da diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi sociali;
I soci sono tenuti:
a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) al pagamento del contributo associativo.
Art. 6
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività e nei termini previsti dal Regolamento. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
RECESSO - ESCLUSIONE
Art. 7
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni da presentarsi per iscritto al consiglio Direttivo;
b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro i termini stabiliti dal regolamento;
c) a causa di morte;
d) per esclusione.
Art .8
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
c) che, in qualunque modo, rechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Art. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'avvenuta comunicazione al socio ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a mesi 2 (due) dalla data stabilita dal regolamento, verrà automaticamente cancellato dal libro soci.
Art. 10
Il Presidente, anche su richiesta di un membro del consiglio Direttivo, può prendere a carico dei soci i seguenti provvedimenti:
- ammonizione;
- richiamo scritto;
- proporre l'esclusione al Consiglio direttivo;
Tutti i provvedimenti disciplinari presi a carico dei soci saranno notificati agli interessati mediante lettera raccomandata.
I soci contro i quali siano stati presi provvedimenti disciplinari potranno ricorrere al Consiglio Direttivo
in prima istanza e all'Assemblea in seconda istanza entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE
Art. 11
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità e donazioni;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di Istituzioni pubbliche;
e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati;
h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con l'associazionismo;
Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall' Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell' Associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 12
L'esercizio sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall' Assemblea degli associati entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
ASSEMBLEE
Art. 14
Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet, l'invio di lettera semplice, posta elettronica (e-mail), in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'assemblea.
Art. 15
L'assemblea Ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziari0A
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 45 giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea -ordinaria o straordinaria -è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 17
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le Delibere sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
Art. 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) consiglieri ad un massimo di tredici (13) membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere che può non essere componente del Consiglio e partecipa alle sedute senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta mezzo lettera anche con posta elettronica non meno di otto (8) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) redigere i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
associativa;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri o a soci.
Art. 20
Se durante l'esercizio sociale venisse a mancare più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo o il loro numero si riducesse a meno di cinque, i Consiglieri rimasti in carica dovranno convocare entro trenta giorni un'Assemblea per l'integrazione del Consiglio Direttivo, così da raggiungere il numero minimo di cinque Consiglieri.
PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto)
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, e resta in carica un (l) anno ed elegge al proprio interno il Presidente. il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Art. 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti Annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
Lo scioglimento dell’associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, esente le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti e Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662.
NORMA FINALE
Art. 25
Per quanto espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile Esposizioni di leggi vigenti.